Spesso ai giovani le aziende o le Agenzie per il Lavoro propongono di firmare un contratto di apprendistato. Che tipo di contratto è? A chi è rivolto? Che vantaggi comporta? Come si differenzia dal tirocinio formativo?
Cerchiamo di far chiarezza rispondendo a tutte queste domande.
Cos’è l’apprendistato?
L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione dei giovani e al primo inserimento lavorativo ed è rivolto ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 29 anni.
La caratteristica principale è il contenuto formativo: l’azienda deve infatti garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze pratiche e conoscenze tecnico-professionali che vanno ad aggiungersi a quelle acquisite nel proprio percorso di studi.
Il contratto di apprendistato è normato agli artt.41-47 del D.Lgs. 81/2015.
Tipologie di apprendistato
Esistono tre tipologie di apprendistato che variano in base alla qualifica professionale del lavoratore e alla tipologia di lavoro da svolgere:
- 1° livello: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, rivolto a ragazzi dai 15 ai 25 anni
- 2° livello: apprendistato professionalizzante, rivolto a ragazzi dai 17 (per chi è in possesso di una qualifica professionale) ai 29 anni
- 3° livello: apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a ragazzi dai 18 ai 29 anni.
La durata minima del contratto di apprendistato, indipendentemente dal livello, è di 6 mesi.
Agevolazioni dell’apprendistato
Per le aziende l’apprendistato comporta agevolazioni dal punto di vista contributivo e normativo.
Dal punto di vista contributivo è prevista una contribuzione ridotta che si estende anche per l’anno successivo in caso di conferma dell’apprendista.
Dal punto di vista normativo / economico è previsto l’esonero dal pagamento dell’IRAP e l’esclusione degli apprendisti dal computo dei dipendenti per determinati fini di leggi.
Per il lavoratore l’apprendistato comporta una maggior sicurezza contrattuale. Al contrario di un tirocinio formativo, l’apprendistato è infatti un contratto di tipo indeterminato, alla fine del quale, salvo i casi regolamentati, il lavoratore viene assunto con un contratto diretto a tempo indeterminato.
Inoltre l’apprendistato garantisce un continuo incremento economico, in accordo con l’avanzamento di livello del rispettivo CCNL. Infatti, il lavoratore all’inizio del contratto viene inquadrato a due livelli inferiori rispetto a quello relativo alla mansione che svolge e, in un’ottica di formazione continua, al termine dell’apprendistato raggiunge il livello finale spettante per quella mansione.
Fonti:
https://www.ipsoa.it/normativa/d-lgs/15-06-2015-n-81/capo-v